MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 81/08: I LAVORATORI AUTONOMI

Obblighi al Datore di Lavoro e al Lavoratore Autonomo

Il 5 Maggio 2023 è stato emanato il Decreto Lavoro 48/2023 che modifica il Testo Unico della Sicurezza D.Lgs 81/08 in 8 articoli, aggiungendo obblighi al datore di lavoro e al lavoratore autonomo.

  • Il Decreto Lavoro modifica il Testo unico all’art. 21, comma 1 lettera a) ovvero:

Si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV.

La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal titolo IV del D. Lgs. 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi.

In questo modo si contrasta la prassi pericolosa legata all’utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei.

Inoltre l’utilizzo da parte del lavoratore autonomo di opere provvisionali idonee e conforme alle disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

  • Il Decreto Lavoro 48/2023 sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell’art.72:

La novità è che non è più solo il Datore di Lavoro che prende a noleggio l’attrezzatura a dover essere formato riguardo all’utilizzo della stessa (e a dare l’autocertificazione), ma ora lo devono fare anche tutti i Soggetti che prendono a noleggio o in concessione d’uso la stessa attrezzatura.

L’obbligo quindi di formazione e addestramento è esteso al Datore di Lavoro e a tutti i soggetti che ne faranno poi uso.

  • Il Decreto Lavoro 48/2023 aggiunge il comma 4-Bis all’articolo 73:

Riporta gli obblighi del datore di lavoro in materia di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (regolate in art.71 comma 7 per tutti i soggetti incaricati all’uso), aggiungendo un nuovo obbligo per il datore di lavoro:

La novità è che non sono più solo gli addetti incaricati a dover essere formati e addestrati all’uso di attrezzature particolari (come descritto nel comma 4 dell’art.71), ma anche i Datori di Lavoro che utilizzano loro stessi le attrezzature (come 4-bis art.73).

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