Rivalutazione delle sanzioni per la sicurezza.
Decreto 146 2021 sicurezza: sospensione attività e comunicazione lavoro occasionale
Le misure della legge 215 2021 prevedono una stretta per le aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.ldg 81/2008.
C’è inoltre un significativo rafforzamento del sistema dei controlli con maggiori poteri all’ispettorato e al preposto.
Il decreto interviene con forti novità nel sistema sanzionatorio:
- sospensione più facile dell’attività d’impresa: in caso di violazioni gravi scatterà già al primo verbale e verrà eliminata la recidiva.
- riduzione dal 20 al 10% di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro, oltre la quale scatta la temporanea cessazione di attività, senza preventiva instaurazione dei rapporti di lavoro. La conversione in legge ha inserito tra i lavoratori irregolari da conteggiare anche i lavoratori autonomi occasionali , per i quali sarà richiesta una comunicazione preventiva all’ispettorato territoriale.
- Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti.
- L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di sospensione nell’immediatezza degli accertamenti (alle 12:00 del giorno successivo) ma anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie locali.
- Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:
- con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
- Il datore di lavoro durante la sospensione dell’attività è tenuto ad erogare la retribuzione e versare i contributi previdenziali per i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione.
Tabella sanzioni aggiuntive:
|
FATTISPECIE |
IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA |
1 |
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi |
Euro 2.500 |
2 |
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione |
Euro 2.500 |
3 |
Mancata formazione ed addestramento |
Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
4 |
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile |
Euro 3.000 |
5 |
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) |
Euro 2.500 |
6 |
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto |
Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
7 |
Mancanza di protezioni verso il vuoto |
Euro 3.000 |
8 |
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno |
Euro 3.000 |
9 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi |
Euro 3.000 |
10 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi |
Euro 3.000 |
11 |
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) |
Euro 3.000 |
12 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo |
Euro 3.000 |
Maggiori poteri al preposto.
- In regime di appalto o subappalto gli appaltatori devono indicare espressamente al committente il personale incaricato alla funzione di preposto per la sicurezza.
- I ccnl possono prevedere l’emolumento spettante al preposto per le attività di controllo delle misure di sicurezza e salute.
- Il preposto può intervenire per modificare ogni comportamento non conforme alla normativa e alle disposizioni aziendali con obbligo di informare i superiori se la situazione non viene corretta ed eventualmente anche interrompere le attività dei lavoratori interessati. Per la violazione di questa funzione si prevede la pena dell’arresto fino a due mesi o di una ammenda a 491 a 1474 euro.
- E’ prevista per la violazione dell’incarico al preposto la sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.