RISCHIO CALORE
Tra le varie novità apportate al D.Lgs 81/08 ci soffermiamo in particolare su una Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) – Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro: la Nota del 13 luglio 2023, prot. n. 5056 avente per oggetto “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”.
Nella nota si indica che, in ragione delle condizioni climatiche in atto, “si ritiene opportuno richiamare l’attenzione di codesti Uffici sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio”.
Oltre a rimandare a precedenti note e documenti (ad esempio alla Nota n. 4639 del 02 luglio 2021, alla n. 3783 del 22 giugno 2022 e alla nota prot. INL 4753 del 26 luglio 2022), si forniscono varie integrazioni, ad esempio riguardo alla valutazione del rischio da calore, agli strumenti e alle metodologie utilizzabili.
Nota INL: la gestione del rischio e l’organizzazione produttiva
La Nota indica poi che l’esposizione eccessiva allo stress termico “comporta l’aumento del rischio infortunistico atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità”. E maggiormente interessate da tali fenomeni “sono le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i maggiori”.
Inoltre altri fattori importanti – “che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica ed ispettiva, da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore” – sono “gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00); le mansioni; le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); l’ubicazione del luogo di lavoro; la dimensione aziendale; le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere)”.
Il documento INL ricorda poi che “anche il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008”, segnala un’ordinanza del 18 agosto 2022 del Tribunale di Palermo, in relazione alla prestazione lavorativa dei rider, e ricorda che “resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o ‘percepite’ in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria” (CIGO) “evocando la causale ‘eventi meteo’. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi”.
La CIGO – su cui la Nota riporta vari altri dettagli – è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
Pertanto – conclude la Nota – “durante lo svolgimento dell’attività ispettiva si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In caso di carenza di tale valutazione si rinvia alla nota prot. INL 4753 del 26/07/2022 e in particolare alla necessità che la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione”.