Lavoro Agile: cosa cambia dal 7 aprile 2026

nuovi obblighi datori lavoro

L’articolo 11 della Legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, interviene sul D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile, con un rafforzamento degli obblighi informativi a carico del Datore di Lavoro. La legge entrerà in vigore il 7 aprile 2026, introducendo i seguenti cambiamenti:

Informativa Annuale

La Legge n. 34/2026 introduce nel D.Lgs. 81/08 il nuovo art. 3, comma 7-bis, che disciplina il lavoro agile svolto al di fuori dei locali aziendali, stabilendo che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di fornire almeno una volta l’anno al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) un’informativa scritta sui rischi connessi a tale modalità di lavoro.

L’informativa dovrà individuare i rischi generali e specifici collegati al lavoro agile. Tra gli aspetti da presidiare rientrano, ad esempio, l’ergonomia della postazione, il corretto utilizzo del videoterminale, l’organizzazione dei tempi di lavoro e, più in generale, i rischi connessi allo svolgimento della prestazione al di fuori dei locali aziendali. Dal 7 aprile 2026, quindi, il lavoro agile non sarà più considerato una modalità libera sotto il profilo prevenzionistico, ma dovrà essere gestito con criteri organizzativi chiari, richiedendo un’attenzione ancora maggiore sotto il profilo documentale.

Sanzioni

La stessa legge modifica anche l’art. 55, comma 5, lettera c) del Testo Unico sulla Sicurezza, inserendo espressamente tra le violazioni sanzionate il mancato adempimento dell’obbligo informativo previsto dal nuovo art. 3, comma 7-bis. In caso di omissione, il Datore di Lavoro e il Dirigente possono essere puniti con arresto da due a quattro mesi oppure con ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

 

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