“FAQ ministeriali ASR 2025: decorrenza della formazione e scadenze per la formazione di preposto e datore di lavoro”.

Accordo Stato Regioni 2025

Accordo Stato-Regioni 2025: chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito le prime FAQ ufficiali relative all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I chiarimenti sono stati elaborati da un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della Direzione Generale, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni, con l’obiettivo di fornire indicazioni applicative e favorire un’interpretazione uniforme delle nuove disposizioni.

Di seguito si riportano i principali aspetti di interesse operativo.

Decorrenza Formazione: superata la regola dei 60 giorni

Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda il momento in cui deve essere erogata la formazione. Se prima era concesso di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione, ora tale finestra non è più applicabile e si fa riferimento all’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008:

“La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
b -bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. “

Ne consegue che la formazione deve essere garantita contestualmente all’inizio dell’attività lavorativa o comunque nei momenti previsti dalla norma, senza possibilità di rinvio generalizzato. Il periodo transitorio, infatti, non consente di posticipare l’obbligo sostanziale di formazione, ma riguarda esclusivamente le modalità di erogazione dei corsi.

Formazione del preposto: cosa cambia davvero

Per la figura del preposto il nuovo ASR 2025 prevede le seguenti modifiche su durata e contenuti:

  • Il corso base passa da 8 a 12 ore;
  • L’aggiornamento da quinquennale diventa biennale con durata minima di 6 ore.

Le FAQ chiariscono in modo puntuale come gestire i preposti già formati:

Caso 1: formazione precedente al 19 maggio 2023

Se il preposto ha svolto il corso o l’ultimo aggiornamento da più di 2 anni alla data di entrata in vigore, deve effettuare l’aggiornamento entro 12 mesi (entro il 19 maggio 2026).

Caso 2: formazione tra 19 maggio 2023 e 19 maggio 2025

Se la formazione è stata effettuata da meno di 2 anni, si applica direttamente la nuova periodicità biennale e il conteggio parte dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.
Resta inoltre da considerare un ulteriore aspetto di particolare rilievo operativo, non espressamente oggetto di chiarimento nelle FAQ ministeriali, ma comunque rilevante ai fini della corretta pianificazione degli adempimenti formativi:

Formazione del datore di lavoro: il nuovo obbligo da pianificare entro il 24 maggio 2027

Tra le novità più significative introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 vi è la piena attuazione della formazione obbligatoria per il datore di lavoro, prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Il corso riguarda, in sostanza, tutti i datori di lavoro, ossia i soggetti titolari del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, i soggetti che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, hanno la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercitano i poteri decisionali e di spesa.
Il percorso ha una durata minima di 16 ore ed è finalizzato a fornire competenze giuridiche, organizzative e gestionali per l’esercizio consapevole del ruolo; è inoltre previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima pari a 6 ore. Per i datori di lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili, il percorso base deve essere integrato con il modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore, previsto in relazione agli obblighi di cui all’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008.

Per il corso base del datore di lavoro e per il relativo aggiornamento, le letture applicative del nuovo Accordo indicano la possibilità di svolgimento anche in e-learning/FAD, nel rispetto dei requisiti tecnici e organizzativi previsti dal nuovo impianto formativo.

Quanto alle scadenze, l’Accordo prevede che i datori di lavoro frequentino e concludano il corso entro 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo sistema, quindi entro il 24 maggio 2027, considerando che l’Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Restano riconosciuti i corsi già svolti prima di tale data solo se i relativi contenuti risultano effettivamente conformi a quelli ora previsti dall’Accordo.

Sotto il profilo sanzionatorio, l’omessa formazione del datore di lavoro integra una violazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 55, comma 5, lettera c), vale a dire l’arresto da due a quattro mesi oppure l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

Per supportare le aziende nell’adeguamento, Sicur Sinergie ha reso disponibile il nuovo corso per datore di lavoro in modalità FAD, pronto per l’erogazione e strutturato in coerenza con le novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni 2025.

 

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