Affitti brevi e gli obblighi di sicurezza.

Affitti brevi e gli obblighi di sicurezza

Con la conversione in Legge del decreto-legge del 18 Ottobre 2023, Legge 15 Dicembre 2023 n.191, sono stati definiti alcuni aspetti sulla sicurezza applicabili alle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche a locazioni brevi (la durata non supera mai i 30 giorni), le quali hanno l’obbligo di possedere il codice identificativo nazionale (CIN).

L’Art.13, contenuto nella legge, tratta i requisititi da rispettare degli immobili in merito alla sicurezza degli impianti, le unità immobiliari dovranno quindi essere muniti di dispositivi specifici per rilevare una possibile presenza di gas combusti e del monossido di carbonio.

Un ulteriore importante obbligo ricade nell’istallazione di estintori portatili all’interno dell’immobile in luoghi accessibili e visibili, almeno 1 ogni 200 metri quadri e un estintore per piano. Dovranno inoltre essere controllati e mantenuti nel tempo per garantire il loro corretto funzionamento.

La tipologia di estintore idoneo da istallare potrà essere effettuata basandosi sul “punto 4.4 dell’allegato I del Decreto Ministeriale 3 Settembre 2021”. Estintori consigliati sono quelli a base d’acqua, i quali sono anche idonei ai fuochi di classe F (incendi scaturiti da oli combustibili di natura animale o vegetale, utilizzati spesso in cucina).

Infine, inoltre, i soggetti che gestiscono un’attività di affitti brevi o turistici in forma imprenditoriale devono rispettare anche l’obbligo di segnalazione di inizio attività (SCIA).

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